Sentenza della GRANDE CHAMBRE del 5 settembre 2017
Il controllo delle comunicazioni elettroniche del dipendente da parte del datore di lavoro rappresenta una violazione della vita privata e della corrispondenza e pertanto la Romania è stata condannata dalla Corte per violazione dell’art. 8 della Convenzione. In particolare le giurisdizioni nazionali non hanno verificato se il ricorrente fosse stato preventivamente avvisato della possibilità che le sue comunicazioni fossero sorvegliate e non hanno neanche tenuto conto del fatto che egli non era stato informato né dello scopo né della natura di questa intrusione nella sua vita privata e nella sua corrispondenza né del grado di intrusione posto in essere dal datore di lavoro.
Inoltre, le giurisdizioni nazionali non hanno determinato, in primo luogo quali ragioni specifiche avessero giustificato l’attuazione di misure di sorveglianza, in secondo luogo, se il datore di lavoro avesse potuto fare uso di misure meno intrusive, e in terzo luogo se l’accesso al contenuto delle comunicazioni fosse avvenuto a sua insaputa.
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