Approvate dalla Camera le modifiche alle norme relative ai reati patrimoniali in danno di persone vulnerabili

La Camera dei Deputati ieri ha approvato la proposta di legge Ermini con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace (C. 4130-A e abb.). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

La proposta di legge ha lo scopo di arginare il grave fenomeno criminale delle truffe in danno di persone anziane.

Il provvedimento introduce un aggravamento di pena che rende possibile l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Si è previsto che la sospensione condizionale della pena debba essere condizionata alle restituzioni e al risarcimento del danno, oltre che all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 640 del codice penale in materia di truffa).
1. Al secondo comma dell’articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-ter) se il fatto è commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne».

Art. 2.
(Introduzione dell’articolo 643-bis del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di truffa in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci).
1. Dopo l’articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 643-bis. – (Sospensione condizionale della pena in caso condanna per i delitti di truffa in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci). – La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 2-ter), e 643, è subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso, oltre che all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Art. 3.
(Modifica all’articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).
1. Al terzo periodo del comma 2-bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «e 624-bis» sono sostituite

dalle seguenti: «, 624-bis e 640, secondo comma, numero 2-ter),».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).
1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delitto di truffa, previsto dall’articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’articolo 643 del codice penale».

Lavori parlamentari: atto Camera

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