La Cassazione con sentenza n. 5044 del 28 febbraio 2017, considera astrattamente possibile l’ipotesi di risarcimento del danno da mobbing immobiliare, qualora il proprietario di un immobile ponga in essere nei confronti del conduttore una pluralità di condotte anche lecite ma che, se non considerate singolarmente bensì nella loro intrinseca connessione, appaiano moleste e/o discriminanti e realizzate al fine di indurre il conduttore a rilasciare l’immobile. In questo modo la Corte attribuisce alla categoria del mobbing una portata generale e non circoscritta al solo ambito lavorativo.
Come riportato dalla Corte nel testo della sentenza si è di recente tentato di introdurre la figura del mobbing come illecito civile anche nella vita familiare, allo stato con esito non positivo (v. Cass. sez. 1, 19 giugno 2014 n. 13983).
La sentenza è stata commentata su Giustizia Civile da Elio Cucchiara, La risarcibilità del danno da “mobbing immobiliare”. Prospettive di tutela
Il testo della sentenza è reperibile nel sito ufficiale della Corte di Cassazione
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