Sono sempre più numerosi i casi in cui la scoperta di una relazione extraconiugale avvenga attraverso l’uso della rete Internet ed in particolare dei social network e dei sistemi di messaggistica. Una foto condivisa in maniera imprudente oppure il messaggio fuori posto sono spessissimo la causa scatenante di tanti giudizi di separazione che hanno spesso risvolti fortemente contenziosi. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Come sorprendersi di questo dato se osserviamo che la stragrande maggioranza delle persone trascorre molte ore del proprio tempo navigando in rete ed utilizzando i servizi che essa mette a disposizione. Ovviamente, in questo come in moltissimi altri casi, valgono per Internet le stesse regole che si applicano fuori dalla rete e quindi la Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2016, (ud. 09/05/2016, dep.14/07/2016), n. 14414, conferma un orientamento ormai consolidato da tempo, ovvero che la violazione dei doveri coniugali debba essere la causa diretta della crisi coniugale affinché possa essere pronunciato l’addebito a carico di uno dei coniugi.
Infatti, sostiene la Corte, la relazione sentimentale intrattenuta a distanza via Internet, pur essendo astrattamente idonea ad integrare l’addebito della separazione a carico di uno dei coniugi, deve in concreto risultare come causa reale e determinante del fallimento del matrimonio.
“Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (Cass. sez. 1, 27.01.2014 N. 1696). Dalla lettura della motivazione risulta che la Corte di appello abbia vagliato la presunta relazione virtuale della signora S., ma abbia ritenuto che il suo comportamento sia intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici. Sulla base di queste valutazioni la Corte di merito ha escluso pertanto che il fallimento dell’unione coniugale sia addebitale ad un comportamento specifico della moglie, ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo“.
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