Interessante sentenza della Cassazione in materia di usucapione.
Cassazione civile sez. II 05 febbraio 2007 n. 2485
La tesi secondo la quale la vendita di un bene di cui l’alienante assume essere diventato proprietario per usucapione sarebbe nulla se non preceduta dall’accertamento giudiziale di tale acquisto della proprietà, è smentita dalla giurisprudenza di questa S.C. …… fuori luogo è stata invocata la sentenza di questa S.C. 12 novembre 1996 n. 9884.
……. va osservato che se si dovesse aderire alla tesi (contraria n.d.r) sostenuta dalla Corte di appello di Torino si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente.
Precedenti implicitamente conformi citati in motivazione: Cass. 7 agosto 2000 n. 10372, in Foro it., 2001, I, 517; Cass. 26 novembre 1999 n. 13184, in Fall., 2000, 1363. Unico precedente contrario citato: Cass. 12 novembre 1996 n. 9884, in Vita not., 1998, I, 1422
Note Giustizia Civile, 2008, 09, 01, 2032
Vedi anche:
<<L’usucapione di un fondo, deve essere sempre accertata e dichiarata dal giudice e comunque non può essere attestata nell’atto notarile sulla base della sola unilaterale dichiarazione del venditore>>.
Cassazione civile, sez. II, 12/11/2014, (ud. 01/10/2014, dep.12/11/2014), n. 24114
I testi integrali delle sentenze sono reperibili nel sito ufficiale della Corte di Cassazione
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