Pubblicato in Gazzetta il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 con ‘Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali’.
Il decreto contiene oltre alle già note misure volte ad agevolare il finanziamento delle imprese: il differimento al primo settembre 2021 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (art. 5); disposizioni in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione che prevedono la proroga di sei mesi dei termini di adempimento con scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31/12/2021 (art. 9); l’improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 (art. 10); la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ricorrenti o decorrenti dal 9 marzo al 30 aprile 2020 (art. 11); la proroga all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali nonché il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva sempre al predetto 11 maggio 2020 (art. 36); la proroga all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini previsti dall’art. 20 del d.l. 18/2020 (mediazione, negoziazione assistita, nonché tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie); la proroga all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini previsti dall’art. 21 del d.l. 18/2020 (procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare). La sospensione non si applica ai procedimenti penali i cui termini di cui all’art. 304 c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 comma 3 dello stesso codice. La proroga all’11 maggio si applica anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.