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La direzione della Comunicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha ricevuto numerose domande riguardanti la sentenza emessa dalla Corte costituzionale tedesca il 5 maggio 2020 vertente sul programma PSPP della Banca centrale europea (BCE).
I servizi dell’istituzione non commentano mai una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale.
In linea generale, si ricorda che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (1).
Per garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un’istituzione dell’Unione è contrario al diritto dell’Unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e pregiudicare la certezza del diritto (2).
Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione (3).
Solo in questo modo può essere garantita l’uguaglianza degli Stati membri nell’Unione da essi creata.
L’istituzione si asterrà da qualsiasi altra comunicazione a questo proposito.
1) Sentenza della Corte del 14 dicembre 2000, Fazenda Pública (C-446/98, punto 49).
2) Sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost (C-314/85, punti 15 e 17).
3) Sentenza della Corte del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, punto 122).
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