DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

artt. 23 – 27

Art. 23.

(Disposizioni per l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella
         vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da  2  a  9.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,   n.   77   ove   non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la
polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona
sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di
consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore
della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto
sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La
partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di
procedura penale.
  3. Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
  4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e'
assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' abrogato.
  5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di
soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere
tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si
applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni,
parti, consulenti o periti, nonche'  alle  discussioni  di  cui  agli
articoli 441 e 523 del codice di procedura penale  e,  salvo  che  le
parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
  6. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di
separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della
legge  1  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal   deposito
telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza,
di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla
partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi
conciliare.
  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito
alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra
il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere
formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in
camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti  da
remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti
penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il
componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in
cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle  di
cui all'articolo 221  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
quanto compatibili, si applicano altresi'  ai  procedimenti  relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. 
 Art. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di  deposito  di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
                            da COVID-19)

  1. In deroga a quanto prevista dall'articolo  221,  comma  11,  del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'articolo  415-bis,  comma  3,  del
codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della
repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante
deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalita'
stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle  previsioni  del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento.
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito il deposito con valore legale mediante  posta  elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi  di  posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del  decreto  del  Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'
di cui al  periodo  precedente  deve  essere  effettuato  presso  gli
indirizzi PEC degli uffici  giudiziari  destinatari  ed  indicati  in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.  Con
il  medesimo  provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica  certificata  ai  sensi  del  comma
precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella  di
posta elettronica certificata dell'ufficio.
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.
 
Art. 25.

(Misure   urgenti   relative   allo    svolgimento    del    processo
                           amministrativo)

  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della  legge  25  giugno
2020, n. 70, si applicano altresi'  alle  udienze  pubbliche  e  alle
camere  di  consiglio  del  Consiglio  di  Stato,  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  dei  tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del
processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice  delibera  in
camera di consiglio, se necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da
remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e
di modifica della composizione del collegio.
  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione
orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge  n.
28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima
dell'udienza pubblica o camerale. 
Art. 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo
contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello  stato  di
                      emergenza epidemiologica)

  1. Ferma restando l'applicabilita' dell'art. 85 del  decreto  legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24  aprile  2020  n.  27,  come
modificato dell'art. 26-ter del  decreto  legge  14  agosto  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126,  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti negativi  sullo  svolgimento  e  sui  tempi  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, le adunanze e  le  udienze  dinanzi  alla
Corte dei conti alle quali e' ammessa la  presenza  del  pubblico  si
celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
  a) le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle  parole
"termine dell'emergenza epidemiologica in corso";
  b) le lettere "in corso" sono soppresse;
  c) dopo le parole "personale della Corte dei conti"  sono  inserite
le parole ", ivi incluso quello di magistratura".
  Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 27.

 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

  1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti,
limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del
territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei
soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo
svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di
consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la
rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le
camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto,
ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo
consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da
remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti
non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi
anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui
sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con
fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia
possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo
precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con
possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei
medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti
presso la sede dell'ufficio.
  3. I componenti dei collegi  giudicanti  residenti,  domiciliati  o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in  cui  si  trova  la
commissione di appartenenza sono esonerati,  su  richiesta  e  previa
comunicazione   al   Presidente   di   sezione   interessata,   dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata.
  4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. 
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