DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus in occasione delle festivita' natalizie  e  di  inizio
anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di  prevenzione  e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  nei  giorni  festivi   e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021
sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ma  sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata
nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1  restano  ferme,  per
quanto non previsto nel presente  decreto,  le  misure  adottate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  3. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  e'  sanzionata  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
                               Art. 2

Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi  di
                            ristorazione

  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati  dalle  misure  restrittive   introdotte   dal   presente
decreto-legge per contenere la diffusione  dell'epidemia  «Covid-19»,
e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo  di
455 milioni di euro per l'anno 2020 e di  190  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a favore dei soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto.  Il  contributo  non  spetta  ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  dicembre
2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti
che hanno gia' beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia  delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
  3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  a
valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154.  Ai  fini  dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.
                               Art. 3

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2020

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Speranza, Ministro della salute

                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie

                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                           Allegato 1



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| CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)       |
===================================================================
| 561011 - Ristorazione con somministrazione                      |
| 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende        |
|          agricole                                               |
| 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|
|          cibi da asporto                                        |
| 561030 - Gelaterie e pasticcerie                                |
| 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti                      |
| 561042 - Ristorazione ambulante                                 |
| 561050 - Ristorazione su treni e navi                           |
| 562100 - Catering per eventi, banqueting                        |
| 562910 - Mense                                                  |
| 562920 - Catering continuativo su base contrattuale             |
| 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina               |
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