A partire dal primo gennaio 2021 entreranno in vigore nuove più stringenti regole per le banche in materia di classificazione dei debitori in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca, ovvero in stato di default.
Presupposto normativo:
- Il Regolamento Europeo sui requisiti di capitale delle banche (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR ) introduce all’art. 178 specifiche disposizioni sul default di un debitore, dando mandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.
- Il 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza”.
- Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 20173 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Le nuove prescrizioni sostituiranno quelle che prevedono l’automatica classificazione in default delle sole imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Non potranno essere più impiegati i margini ancora disponibili su diverse linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
La classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporterà il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.
Tale circostanza potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Secondo le regole indicate dalle linee guida EBA le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti al fine di individuare i casi in cui potrebbe realizzarsi il cosiddetto effetto contagio, ovvero che il default di un’impresa possa provocare reazioni a catena sugli altri soggetti ad essi connessi.
Le banche italiane stanno comunicando ai propri clienti questi cambiamenti. Si tratta evidentemente di misure volte a preservare la stabilità del sistema bancario che però introdotti a regime in un periodo di crisi economica e di liquidità come quello che stiamo vivendo, produrranno degli effetti potenzialmente molto gravi.
Photo by bruno neurath-wilson on Unsplash
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