DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)

(GU n.10 del 14-1-2021)

 Vigente al: 14-1-2021  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata  valutata
come «pandemia» in  considerazione  dei  livelli  di  diffusivita'  e
gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle  festivita'
natalizie e di inizio anno nuovo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2021;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

         Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento
                    della diffusione del COVID-19

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «30  aprile
2021».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
aprile 2021».
  3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero  territorio
nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i
territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni
di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  4. Dal 16 gennaio 2021 al  5  marzo  2021,  sull'intero  territorio
nazionale, ferme, per quanto non previsto nel  presente  decreto,  le
misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1  e
2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
    a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola  abitazione
privata abitata e' consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei  limiti  di
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai
minori di anni 14 sui  quali  tali  persone  esercitino  la  potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e
16-quinques  del  decreto-legge  n.  33  del  2020,  l'ambito   degli
spostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale,  fatto  salvo
quanto previsto dalla lettera b);
    b) qualora la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo  il  comma
16-quater, sono aggiunti i seguenti:
    «16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con  livello  di
rischio moderato si applicano, secondo la medesima  procedura  ed  in
presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con  un  livello
di rischio alto.
    16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,  adottata  ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano
in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel
relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei
contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le
misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita'  sono  disciplinate
dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Con i medesimi  decreti  possono  essere  adottate,  in
relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».
                               Art. 2

                              Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1  e'  sanzionata
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
                               Art. 3

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
  piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni  da
  SARS-CoV-2

  1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al  piano
strategico  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle  infezioni   da
SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute  2  gennaio
2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale  idonea
ad agevolare, sulla base dei fabbisogni  rilevati,  le  attivita'  di
distribuzione sul territorio  nazionale  delle  dosi  vaccinali,  dei
dispositivi   e   degli   altri   materiali    di    supporto    alla
somministrazione,  e  il  relativo  tracciamento.  A  tali  fini,  la
piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi  alle
vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualita'  in
cui il  sistema  informativo  vaccinale  di  una  regione  o  di  una
provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i  volumi  di  dati
relativi alle vaccinazioni per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o  provincia  autonoma,
la  piattaforma  di  cui  al  presente  comma  esegue  altresi',   in
sussidiarieta', le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni,  di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di  certificazione
delle stesse, nonche' le  operazioni  di  trasmissione  dei  dati  al
Ministero della salute, nel rispetto delle modalita' di cui ai  commi
4, 5 e 6.
  2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma  di
cui al  comma  1  sono  affidate  al  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  Covid-19,
di seguito «Commissario straordinario», il quale, in  via  d'urgenza,
al fine di assicurare l'immediata operativita' della piattaforma,  in
conformita'  all'articolo  28  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica,   si   avvale
prevalentemente del supporto di societa'  a  partecipazione  pubblica
che  siano  in  grado  di  assicurare  una  presenza  capillare   sul
territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
  3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma  1
e dal presente articolo, il  Commissario  straordinario  si  raccorda
altresi' con il Ministro della salute, il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio  sanitario
nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  32  dell'8
febbraio 2020, nonche' con  l'Agenzia  Italiana  del  farmaco  e  con
l'Istituto superiore di  sanita',  i  quali,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 7, possono accedere  alle  informazioni  aggregate
presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma  1,  per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  Il  Commissario
straordinario, d'intesa con il Ministro della salute  e  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie,  informa  periodicamente  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sullo  stato  di  attuazione
del piano strategico di cui al comma 1.
  4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate  le  diverse
fasi  della  vaccinazione  per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di  assistiti
individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico  di  cui
al comma 1. Le operazioni  di  prenotazione  delle  vaccinazioni,  di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di  certificazione
delle stesse sono gestite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
che le eseguono, in qualita' di titolari del trattamento,  attraverso
i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualita' di  cui  al
terzo  periodo  del  comma  1,  ferma  restando  la  titolarita'  del
trattamento  in  capo  alla  regione  o   alla   provincia   autonoma
richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita  dal
Commissario  straordinario  per   conto   della   stessa   ai   sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE)  2016/679,  assicura  tutte  le
funzionalita'  necessarie  all'effettuazione  delle   operazioni   di
prenotazione,  registrazione   e   certificazione,   in   regime   di
sussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende  disponibili  alla
piattaforma nazionale i  dati  individuali  necessari  alla  corretta
gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime  di
sussidiarieta'.
  5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle  regioni
e alle province autonome ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  n.  257  del  5   novembre   2018,   istitutivo
dell'Anagrafe  Nazionale  Vaccini,   al   fine   di   consentire   il
monitoraggio dell'attuazione del piano di cui al comma 1, le  regioni
e le province autonome, attraverso i propri  sistemi  informativi  o,
nell'eventualita' di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso  la
piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le
informazioni, relative  alle  somministrazioni  dei  vaccini  per  la
prevenzione dell'infezione da  Sars-CoV-2  su  base  individuale,  in
conformita' al predetto decreto  17  settembre  2018,  con  frequenza
almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche  e  delle
specifiche tecniche pubblicate sul sito  istituzionale  dello  stesso
Ministero. Tale trasmissione e' effettuata in modalita'  incrementale
e include anche l'informazione  sull'eventuale  stato  di  gravidanza
della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome,  mediante
i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma  nazionale  di
cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarieta',
trasmettono  altresi'  i  dati  relativi  alle   prenotazioni   delle
vaccinazioni, in forma  aggregata,  al  Ministero  della  salute,  il
quale, tramite interoperabilita', per le finalita' di  cui  al  primo
periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale  di
cui  al  medesimo  comma  strumenti   di   monitoraggio   sia   delle
prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma  di  cui  al
comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data  di  cessazione  delle
esigenze di protezione e  prevenzione  sanitaria  anche  a  carattere
transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre  2021,  devono
essere cancellati o resi definitivamente  anonimi  ovvero  restituiti
alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai  sensi
dell'articolo 28, paragrafo  3,  lettera  g),  del  regolamento  (UE)
2016/679.
  7. Per consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di  sorveglianza
immunologica  e  farmaco-epidemiologia,  il  Ministero  della  salute
trasmette,  in  interoperabilita'   con   la   piattaforma   di   cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  27
febbraio 2020, n. 640,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  i  dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione
anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.
  8.  Per  il   potenziamento   dell'infrastruttura   tecnologica   e
applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e' autorizzata  la  spesa
di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al  presente  comma
si  provvede  mediante  corrispondente utilizzo  del   fondo di conto
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  della
salute per il medesimo anno.
                               Art. 4

               Disposizioni urgenti per lo svolgimento
                     di elezioni per l'anno 2021

  1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del
quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su  tutto
il territorio nazionale:
    a) al  comma  1  dell'articolo  31-quater  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole «entro il  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»  e  le  parole
«entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20
maggio 2021»;
    b) al comma  4-terdecies  dell'articolo  1  del  decreto-legge  7
ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
novembre 2020, n. 159, le  parole  «entro  il  31  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021».
                               Art. 5

                    Proroga di termini in materia
                  di permessi e titoli di soggiorno

  1. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7  ottobre  2020,
n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 aprile 2021»;
    b) le parole da: «alla cessazione» fino  al  termine  del  comma,
sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data».
                               Art. 6

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle  Camere
per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2021

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Speranza, Ministro della salute

                                Lamorgese, Ministro dell'interno

                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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