Si segnala l’ordinanza C. 22677/2016, pubblicata da Il Familiarista con nota di Luisa Ventorino. La ricorrente denunciava violazione dell’art. 2712 c.c. poiché non erano stati acquisiti come materiale probatorio alcuni file audio, sottratti fraudolentemente, che contenevano la prova dei condizionamenti che il marito esercitava sui figli.
Quanto alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, già di “proprietà” del G. e a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore della V.A., va rilevata la implicita motivazione della Corte di appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli. Per altro verso non sembra fondato l’assunto della ricorrente circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso.
Purtroppo l’ordinanza della Cassazione, che ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale poiché inammissibili in quanto non conformi ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sul punto che a noi interessa è molto sintetica e non ci consente di comprendere le ragioni a fondamento della inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita.
Deve dirsi inoltre che i file audio erano stati giudicati sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello anche irrilevanti ai fini della decisione sul regime di affidamento dei figli.
Sul tema dell’utilizzabilità della prova illecitamente acquisita del quale mi sono già occupato pubblicando in questo sito la massima della sentenza del Tribunale di Roma, 15/01/2016, Sez. I, Pres. Dott.ssa Franca Mangano, Rel. Dott.ssa Silvia Albano si segnalano anche:
Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, Sent. del 27-07-2016
Pretura Trapani, 20/03/1993, Foro it. 1994, I,2575
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