In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche e morali in famiglia costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 n. 7388 del 22 marzo 2017; Cass. civ. sez. 6-1 n. 11142 del 30 maggio 2016; Cass. civ. sez. 1 n. 817 del 14 gennaio 2011; Cass. civ. sez. 1 n. 7321 del 7 aprile 2005).
Cass. civile, sezione prima, sentenza del 28.09.2017, n. 22689
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