Pubblicata la SS. UU. civili, sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018 Pres. G. Canzio, Est. R. Frasca sul rito applicabile per le azioni concernenti il recupero del compenso e delle spese dell’avvocato per l’assistenza nei giudizi civili. La sentenza sarà ampiamente discussa e criticata ma finalmente ha fatto un po’ di chiarezza su un tema controverso.
Ecco il principio di diritto enucleato dalla Corte:
<<A seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui alI’art. 28 della 1. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta:
a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis, cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e seg. cod. proc. civ., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del d.lgs.;
b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., I’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed e disciplinata come sub a), ferma restando I’applicazione delle norme speciali che dopo I’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 cod. proc. civ. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con I’ultimo comma dell’art. 14 e con il penultimo comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ.).
Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.>>.
<< La controversia di cui all’art. 28 della 1. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali
dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta
(nel secondo caso a seguito dell’opposizione) al rito indicato dalI’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell’avvocato
non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), I’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 codo proc. civ.) e, se e stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso – che, ai sensi dell’art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso
alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l’esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull’intero cumulo di cause ai sensi dell’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.)>>.
Per il testo della sentenza: Sez U n 4485 del 2018
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