Dalla lettura del testo provvisorio del decreto legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, risulta l’assenza di misure efficaci a tutela dei liberi professionisti con cassa di previdenza che siano in regime forfettario.
Il testo provvisorio del decreto prevede infatti all’art. 43, l’istituzione di un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 200 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro.
L’art. 53 del decreto prevede per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007 (Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”):
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Tali misure appaiono insufficienti e con un parametro di applicazione troppo basso, prevedendo ad esempio l’art. 43 un limite di reddito per accedere ai benefici non superiore ai 10.000,00 euro.
Inoltre l’art. 26 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 500 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tutti i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza risultano pertanto esclusi dalla possibilità di percepire l’indennità una tantum prevista dall’art. 26 del decreto.
Infine sembrerebbe precluso ai professionisti iscritti alle casse di previdenza anche l’accesso ai benefici (indennità e bonus) previsti dall’art. 22 del decreto (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi).
E’ necessario ed opportuno un intervento volto al sostegno degli esercenti le libere professioni stabilendo, per tutti coloro che abbiano conseguito nel 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro, l’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali minimi alle rispettive casse di previdenza per l’intero 2020.
E’ necessaria altresì l’estensione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 26 nonché anche dei benefici previsti dall’art. 22 del decreto anche ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza.
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