Dopo lunghissima attesa è stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
Il sito della Cassa Forense, così come quelli degli altri enti previdenziali, risulta attualmente irraggiungibile, presumibilmente a causa del grande traffico creato dagli avvocati che intendono richiedere l’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo.
L’articolo 4 del decreto prevede che ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2020, stabilito nell’art. 1 comma 1, gli enti di previdenza comunicano con cadenza settimanale al Ministero del Lavoro ed al Ministero delle finanze il monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse al pagamento.
Qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi degli scostamenti rispetto al limite di spesa, è stato previsto che il Ministero del lavoro renda immediatamente comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le prestazioni solo previa attuazione dell’art. 126 comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020.
L’art. 126 comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020 prevede che
Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
art. 126 comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020
presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al
periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle
risorse disponibili, e’ autorizzato ad apportare con propri decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste
dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica.
Questo significa che qualora dal monitoraggio emergesse il prossimo esaurimento delle risorse disponibili, il Ministero dell’economia è autorizzato a rimodulare le risorse a bilancio tra quelle previste dal decreto legge n. 18 del 2020 e quindi entro tali limiti.
In attesa della rimodulazione però, sempre se vi saranno risorse disponibili, gli enti previdenziali dovranno interrompere l’erogazione dell’indennità.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.