DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)

(GU n.3 del 5-1-2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, che  consente
limitazioni della liberta' di circolazione per motivi di sanita';
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle  festivita'
natalizie e di inizio anno nuovo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 gennaio 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie;

                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19

  1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del  territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
  2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale,
ad eccezione  delle  Regioni  cui  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020, si applicano le misure di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma
sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in  cui  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 e' altresi' consentito  lo  spostamento,
in ambito comunale, verso una sola abitazione privata  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la potesta' genitoriale e  alle  persone  disabili  o  non
autosufficienti  conviventi.  Per  i  comuni  con   popolazione   non
superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e'
consentito anche per una distanza non superiore a 30  chilometri  dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia.
  4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per  quanto
non  previsto  nel  presente  decreto,  le  misure  adottate  con   i
provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35.
                               Art. 2

        Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il  comma  16-ter,  e'  aggiunto  il  seguente:  "16-quater.  Il
Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure  di
cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni  che,  secondo  le
previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario  almeno  di
tipo 2 e con un livello di rischio almeno  moderato,  ovvero  in  uno
scenario almeno di  tipo  3  e  con  un  livello  di  rischio  almeno
moderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un'incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000  abitanti,
misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n.  35,  aggiuntive  e  progressive  rispetto  a  quelle
applicabili sull'intero territorio nazionale.".
  2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al  15  gennaio
2021, il Ministro della salute  con  propria  ordinanza,  secondo  le
procedure di cui ai commi 16-bis e  16-ter,  applica  a  una  o  piu'
regioni nel cui territorio  si  manifesta  un'incidenza  dei  contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
    a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e'  almeno  di
tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;
    b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e'  almeno  di
tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.
                               Art. 3

                              Sanzioni

  1. La violazione  delle  disposizioni  degli  articoli  1  e  2  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35.
                               Art. 4

      Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in presenza

  1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16  gennaio  2021  le  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli  articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione  studentesca
delle predette istituzioni  l'attivita'  didattica  in  presenza.  La
restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso
alla didattica a distanza. Nelle  regioni  in  cui  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 dicembre 2020,  nonche'  su  tutto  il  territorio
nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l'attivita'  didattica
delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a
distanza per il 100 per cento  della  popolazione  studentesca  delle
istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma
1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre
2020.  Per  lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresi',   per   ogni
istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  al  comma  1,  quanto
previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere
attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o
per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni
educativi speciali.
                               Art. 5

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  Covid-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture
  sanitarie assistite

  1.  Le  persone  incapaci  ricoverate  presso  strutture  sanitarie
assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento
sanitario per le vaccinazioni  anti  Covid-19  del  piano  strategico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o  amministratore
di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della  legge
22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto  previsto
dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta'
eventualmente gia' espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma
418, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ovvero  di  quella  che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
  2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora  il  fiduciario,
il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano  o  non
sono in alcun  modo  reperibili  per  almeno  48  ore,  il  direttore
sanitario o, in  difetto,  il  responsabile  medico  della  residenza
sanitaria  assistita  (RSA),  o   dell'analoga   struttura   comunque
denominata, in cui la persona incapace e'  ricoverata  ne  assume  la
funzione  di  amministratore  di  sostegno,  al   solo   fine   della
prestazione del consenso  di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi  nel
documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo  stato  d'incapacita'  naturale
dell'interessato. In difetto sia  del  direttore  sanitario  sia  del
responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita'  previste  dal
presente  comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  della   ASL
territorialmente competente  sulla  struttura  stessa  o  da  un  suo
delegato.
  3. Il soggetto individuato ai sensi  dei  commi  1  e  2,  sentiti,
quando gia' noti, il coniuge, la persona parte  di  unione  civile  o
stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo  entro
il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo  ad
assicurare la migliore tutela della salute della persona  ricoverata,
esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo  3,  commi  3  e  4,
della  legge  22  dicembre   2017,   n.   219,   il   consenso   alla
somministrazione  del  trattamento  vaccinale  anti  Covid-19  e  dei
successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al  dipartimento
di prevenzione sanitaria competente per territorio.
  4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita' alla volonta'
dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4  della  legge
n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle  persone
di cui al primo periodo dello stesso comma  3,  e'  immediatamente  e
definitivamente efficace. Il consenso non  puo'  essere  espresso  in
difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi  degli
articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto,  da  quella
delle  persone  di  cui  al  primo  periodo  dello  stesso  comma  3.
Nondimeno,  in  caso  di  rifiuto  di  queste  ultime,  il  direttore
sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui
l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL
o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare
ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n.
219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del  comma  4,  per
difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o
attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui
al primo periodo del comma 3, il consenso  al  trattamento  vaccinale
sottoscritto dall'amministratore di  sostegno  di  cui  al  comma  2,
unitamente  alla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei
presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e'  comunicato  immediatamente,
anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della
struttura in cui l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare
competente per territorio sulla struttura stessa.
  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui
al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli  eventuali  accertamenti
quando  dai  documenti  ricevuti  non  emerge  la   sussistenza   dei
presupposti di cui  al  comma  3,  convalida  con  decreto  motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5,
ovvero ne denega la convalida.
  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di
cui al  comma  6,  il  decreto  di  cui  al  comma  6  e'  comunicato
all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del
comma 2, a mezzo di posta certificata presso  la  struttura  dove  la
persona e' ricoverata. Il decorso del  termine  di  cui  al  presente
comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che
sia comunicato successivamente.
  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti
Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino
alla comunicazione del decreto di convalida.
  9. Decorso il termine di  cui  al  comma  7  senza  che  sia  stata
effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
  10. In caso di rifiuto della somministrazione  del  vaccino  o  del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo  delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione  civile,
o stabilmente convivente, e i parenti fino  al  terzo  grado  possono
ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5
della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  affinche'  disponga   la
sottoposizione al trattamento vaccinale.
                               Art. 6

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 7

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2021

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Speranza, Ministro della salute

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Azzolina, Ministro dell'istruzione

                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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