Secondo quanto si apprende dal sito della Cassa Forense,
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, accogliendo le istanze provenienti dal mondo delle professioni, ha firmato un decreto che estende il contributo di euro 600,00 per il mese di marzo anche in favore dei professionisti iscritti alle Casse private.
Gli iscritti in possesso dei requisiti previsti dal decreto potranno presentare l’istanza a Cassaforense, che provvederà alla erogazione ed a comunicare al Ministero le domande ammesse.
Cassaforense predisporrà quanto prima lo schema della domanda e dell’autocertificazione e, ove possibile, appronterà un canale preferenziale per il deposito indicando le modalità per la corretta formulazione delle relative istanze. Lo Stato ha iniziato a fare la sua parte.
Cassaforense, nell’ambito della propria autonomia e della propria funzione istituzionale, continuerà a fare la propria.
Fonte: www.cassaforense.it
Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa e dalla lettura del decreto che non risulta però ancora pubblicato,
Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro sarà riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini dell’accesso al beneficio si intende:
a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
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