Le videoconferenze o conference call sono ormai da moltissimi anni nel quotidiano della mia attività professionale. Questo strumento è diventato fondamentale anche per conferire con clienti e colleghi che spesso si trovano in altre città oppure preferiscono semplicemente evitare inutili spostamenti.
Nel decreto legge giustizia riportante misure per contrastare l’emergenza Covid-19 che sarà pubblicato prossimamente in Gazzetta Ufficiale, è prevista esplicitamente la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di prevedere <<lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia>> . Lo svolgimento dell’udienza <<deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale>> (art. 2 lettera f) del decreto) .
Ed ancora, l’art. 7 del decreto prevede che <<ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.
Ritengo poco probabile che, soprattutto per quanto riguarda la giustizia civile, sia possibile in pochissimo tempo riuscire a reperire mezzi e conoscenze informatiche tali da riuscire a vedere un numero significativo di udienze svolte in collegamento da remoto che non è altro che la definizione in burocratichese di videoconferenza. Tuttavia questa emergenza può essere un’occasione utile per acquisire maggiore consapevolezza delle potenzialità di questo strumento.
Dopo aver testato moltissimi servizi, sia a pagamento che gratuiti, la mia scelta è caduta su Hanghouts Meet di Google compreso nella G-Suite di Google. Hanghouts Meet, almeno nella mia esperienza, è il servizio che garantisce la migliore qualità di connessione video ed audio, unita alla semplicità di gestione dell’organizzazione e della creazione delle riunioni con Calendar.
Si apprende inoltre dal servizio che fino al 1° luglio 2020, tutti i clienti di G- Suite potranno utilizzare le funzionalità avanzate di Hangouts Meet (prima disponibili solo per gli utenti Enterprise), tra cui le riunioni allargate (massimo 250 partecipanti), il live streaming e la registrazione. Queste funzioni possono essere utilizzate anche per webinar ed assemblee con molti partecipanti.
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